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RESCASA
FEDERAZIONE
STATUTO
Approvato nell’
Assemblea del 10 Giugno 1998
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Articolo 1
DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA
RESCASA - Federazione Italiana Residence è
espressione degli imprenditori che gestiscono
Residenze Turistico Alberghiere e Case ed Appartamenti
per Vacanze come inquadrate dalle vigenti leggi
nazionali e regionali e dalle successive modificazioni.
RESCASA unitamente alle sue Associazioni Regionali
costituisce il sistema di rappresentanza e tutela
delle imprese di cui al precedente comma.
RESCASA aderisce alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi,
osservandone lo statuto e accettandone i principi.
RESCASA non ha fini di lucro né vincoli
a partiti o movimenti politici; ha sede a Milano
ed ha durata stabilita sino al 31/12/2050.
Articolo 2
SCOPI
RESCASA, quale soggetto politico-sindacale
orientato allo sviluppo delle imprese del proprio
comparto, ha per scopi:
a) la tutela e la rappresentanza degli imprenditori
di cui all'articolo 1, nei confronti delle istituzioni
pubbliche e private nonché delle organizzazioni
politiche sociali, economiche e sindacali, anche
a livello internazionale;
b) la promozione degli interessi
economici degli imprenditori e il riconoscimento
del loro ruolo economico e sociale.
In vista di tali scopi, RESCASA è impegnata
a svolgere le seguenti funzioni:
a) rappresentare gli interessi
complessivi delle Associazioni costituenti e dei
loro Associati presso le istituzioni e gli organi
nazionali ed internazionali;
b) esprimere le linee di indirizzo
vincolanti per tutte le Associazioni e coordinarne
l'attuazione;
c) assistere le Associazioni
Regionali nell'attività di tutela e promozione
delle imprese associate secondo i rispettivi ambiti
di competenza;
d) favorire lo sviluppo delle
strutture del settore attraverso la collaborazione
fra imprese;
e) promuovere la formazione imprenditoriale
e l'elevazione culturale degli imprenditori associati
e degli addetti del settore;
f) verificare e garantire che
gli statuti delle Associazioni Regionali e lo
svolgimento della loro attività associativa
siano conformi ai principi del presente statuto;
g) promuovere l'immagine del
settore e delle imprese associate attraverso iniziative
proprie o la collaborazione con istituzioni pubbliche
o organizzazioni private su progetti rilevanti
per il comparto;
h) svolgere azione conciliativa
nelle controversie che coinvolgono le Associazioni
o imprese Associate;
i) stipulare contratti e accordi
collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti
di lavoro e agli interessi generali delle imprese
rappresentate;
j) autoregolamentare il settore
negli aspetti ove le norme siano ritenute carenti.
Articolo 3
ASSOCIAZIONI REGIONALI
Le Associazioni Regionali hanno rapporto associativo
diretto con le imprese di cui al primo articolo
alle quali è rivolta l'attività
di assistenza e rappresentanza.
Nelle regioni dove non è
ancora costituita l'Associazione o per scelta
stessa dell'Associazione regionale o in particolari
situazioni previo l'assenso del Consiglio Direttivo
le attività di cui al comma precedente
sono svolte dalla Federazione cui le imprese aderiscono
in via diretta.
Il Consiglio Direttivo può
affidare ad uno o più Soci il compito di
promuovere la costituzione dell'Associazione Regionale
nella regione ove mancante.
Al momento della costituzione
dell'Associazione Regionale, i Soci diretti devono
aderirvi per competenza territoriale.
Articolo 4
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
Per assicurare il perseguimento degli scopi generali
della Federazione, le singole Associazioni regionali
devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere uno statuto in armonia
con il presente Statuto;
b) disporre di strutture organizzative
e funzionali adeguate ai fini dello svolgimento
di una efficace attività
c) avere capacità finanziaria
adeguata al perseguimento dei fini statutari;
d) svolgere attività assistenza
attività sindacale e tecnica mirata anche
ai bisogni dei singoli associati;
e) realizzare azione informativa,
formativa e culturale nei confronti degli Associati;
garantire la necessaria trasparenza
nella gestione organizzativa e nella conduzione
amministrativa dell'Associazione.
Articolo 5
ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Per aderire alla Federazione, l'Associazione presenta
domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente
sulla quale delibera il Consiglio Direttivo entro
30 gg.
La domanda di adesione è
sottoscritta dal Presidente dell'Associazione
regionale e deve essere corredata da:
- atto costitutivo
- statuto
- elenco nominativo dei dirigenti
- adeguata documentazione della
situazione organizzativa e economico
- finanziaria.
Nel caso la domanda di ammissione
sia respinta la deliberazione sarà notificata
in forma ufficiale entro quindici giorni anche
via fax. La mancata notificazione entro il predetto
termine equivale ad accettazione della domanda.
Contro la delibera del Consiglio
Direttivo è ammesso, entro 30 gg. dalla
relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei
Probiviri che decide inappellabilmente, dandone
comunicazione agli interessati.
L'adesione impegna l'Associazione
a tutti gli effetti di legge e statutari per un
quadriennio, con inizio dal 1° gennaio o dal
primo luglio successivi alla data di adesione.
L'adesione alla Federazione
attribuisce qualifica di Associazione del sistema
confederale e comporta l'accettazione del presente
statuto e di quello confederale.
Alle Associazioni Regionali
è fatto divieto di aderire ad Organizzazioni
aventi finalità identiche o incompatibili
con quelle perseguite della Federazione.
Articolo 6
DECADENZA E RECESSO DELLE ASSOCIAZIONI
REGIONALI
La qualità di Associazione Regionale si
perde per decadenza o per recesso. Tale perdita
comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio
sociale e non estingue le obbligazioni derivanti
dal pagamento dei contributi dovuti per tutto
l'esercizio in corso.
La decadenza di un'Associazione
dalla Federazione è dichiarata dal Presidente
su deliberazione del Consiglio Direttivo per:
a) mancato pagamento delle quote
associative su delibera del Consiglio Direttivo;
b) violazione statutaria o deliberati
degli organi contestata nelle forme di rito;
c) cessazione dell'attività
o inefficienza rispetto ai requisiti stabiliti
ai sensi del precedente articolo 4;
d) per decadenza deliberata dal
Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti
con la politica generale dettata dalla Federazione.
La Federazione può promuovere
la costituzione di un'Associazione avente la stessa
sfera di quella decaduta o recessa.
Articolo 7
QUOTE ASSOCIATIVE
Le Associazioni Regionali comunicano alla Federazione
con cadenza semestrale l'elenco delle imprese
associate e versano entro il 30 settembre la quota
annuale pari ad un quarto del totale delle quote
associative stabilite per l'anno in corso dai
rispettivi regolamenti associativi.
Articolo 8
ASSOCIATI DIRETTI
Gli imprenditori individuati al primo comma dell'articolo
1, non appartenenti ad alcuna Associazione regionale,
aderiscono alla Federazione presentando domanda
al Presidente sulla quale delibera il Consiglio
entro 60 gg.
Nel caso la domanda di ammissione
sia respinta la deliberazione sarà notificata
in forma ufficiale entro quindici giorni. La mancata
notificazione entro il predetto termine equivale
ad accettazione della domanda.
Gli associati che aderiscono
alla Federazione in via diretta ai sensi del secondo
comma del precedente articolo 3 versano una quota
associativa annuale secondo quanto previsto dal
regolamento della Federazione.
La posizione di socio diretto
e il relativo contributo associativo è
intrasmissibile ad eccezione del trasferimento
a causa morte. Il valore della quota associativa
non è altresì rivalutabile.
Decadenza e recesso dalla qualità
di socio diretto sono regolate dal precedente
art. 6.
Articolo 9
SANZIONI
I gradi delle sanzioni applicabili
dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio
dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria
sono, nell'ordine:
a) deplorazione scritta
b) sospensione
c) decadenza
La sanzione di cui alla lettera
b) impedisce la partecipazione all'attività
degli organi.
Articolo 10
DOPPIO INQUADRAMENTO
Il contestuale inquadramento
delle imprese nell'organizzazione di categoria
ed in quella a carattere generale territorialmente
competente costituisce fattore essenziale di unità
organizzativa e tutela sindacale.
La Federazione cura l'attuazione
del doppio inquadramento per effetto del quale
l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta
l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale
e viceversa.
Il compito di dirimere eventuali
controversie organizzative e contributive connesse
al doppio inquadramento spetta ad un collegio
arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione
e composto da un rappresentante della Federazione,
nominato del Presidente e da un rappresentante
designato dall'Associazione territoriale a carattere
generale interessata.
Articolo 11
ORGANI
Sono Organi della Federazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei
Conti
e) il Collegio dei Probiviri
Articolo 12
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
Il Consiglio Direttivo della Federazione è
eletto a scrutinio segreto; gli eletti al loro
interno non possono delegare ad altri le loro
funzioni e decadono automaticamente dalla loro
carica in caso di assenza ingiustificata per tre
sedute consecutive.
Le cariche elettive hanno la
durata di quattro anni
Non può assumere cariche
o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato
le norme statutarie o non sia in regola con il
pagamento dei contributi relativi all'esercizio
precedente.
Articolo 13
INCOMPATIBILITÀ
Le cariche di Presidente, Vice
Presidente, nonché di Segretario Generale
ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili
con incarichi di carattere politico accompagnati
da funzioni di Governo a livello delle amministrazioni
pubbliche territoriali, centrali e locali e con
mandati Parlamentari o incarichi di partito.
Non sussiste l'incompatibilità
con le cariche attribuite in virtù della
rappresentanza istituzionalmente riconosciuta
alla Federazione.
Articolo 14
ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE
L'Assemblea della Federazione è composta
dai quattro delegati per ciascuna Associazione
Regionale e dai soci diretti.
Ciascuna Associazione ha diritto
ad un numero di voti pari all'ammontare delle
quote versate alla Federazione diviso per 10.000
sommato al numero di imprese associate; ogni suo
delegato è portatore di in numero di voti
pari ad un quarto della quota assegnata alla propria
associazione
I rappresentanti dei soci diretti
sono portatori di un numero di voti pari alla
quota versata alla Federazione divisa per 20.000.
Ogni delegato ed ogni socio
non può essere portatore di più
di due deleghe
Articolo 15
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie
e straordinarie e vengono convocate dal Presidente
o da chi ne fa le veci.
In seduta ordinaria l'Assemblea
è convocata una volta l'anno a mezzo lettera
o telefax da spedire almeno 20 giorni prima del
giorno fissato della riunione.
L'avviso di convocazione deve
contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione
del luogo, del giorno, del mese, dell'anno e dell'ora,
nonché indicazioni relative alla eventuale
seconda convocazione.
L'Assemblea può essere
convocata in seduta straordinaria quando il Presidente
o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno
o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti
oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino
almeno il 75% dei voti dell'Assemblea. Essi sono
tenuti a preparare un ordine del giorno
Nei casi in cui la convocazione
sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei
Probiviri o dal prescritto numero di componenti
l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro
15 giorni dalla data di ricezione della richiesta,
altrimenti la convocazione verrà effettuata,
entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
In caso di urgenza, l'Assemblea
può essere convocata telegraficamente o
a mezzo fax con preavviso di almeno cinque giorni.
L'Assemblea nomina al suo interno
il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario,
che può essere scelto anche tra persone
estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.
Articolo 16
ASSEMBLEA: VALIDITÀ
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima
convocazione allorché siano rappresentati
il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono
valide in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti rappresentati.
Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi
prevale, in caso di parità, la parte che
comprende il voto del Presidente; in quelle segrete
la votazione si ripete e, in caso di ulteriore
parità, la proposta si intende respinta.
Per le modifiche statutarie
è necessario il voto favorevole di almeno
la metà più uno degli aventi diritto
al voto.
Il Presidente dell'Assemblea
stabilirà di volta in volta le modalità
delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio
palese - salvo che il 25% dei voti rappresentati
richieda che si adotti un metodo diverso, nel
qual caso l'Assemblea delibererà circa
il sistema di votazione.
Le votazioni in genere avvengono
a scrutino segreto.
Alle elezioni alle cariche sociali,
in caso di parità di voto si procederà
a ballottaggio e, successivamente, in caso di
ulteriore parità, si intenderà eletto
il candidato con la maggiore anzianità
di adesione alla Federazione.
Articolo 17
ASSEMBLEA: COMPETENZE
L'Assemblea in seduta ordinaria:
- stabilisce gli indirizzi di
politica sindacale;
- elegge ogni quadriennio il
Presidente;
- elegge ogni quadriennio, tra
i suoi componenti, i membri del Consiglio direttivo;
- elegge ogni quadriennio tre
membri componenti il Collegio dei Revisori dei
conti;
- elegge ogni quadriennio tre
membri componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo
dell'anno precedente e la relazione sull'attività
svolta dalla Federazione;
- approva il bilancio preventivo
e la misura dei contributi associativi per l'anno
solare successivo, nonché le modalità
di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento
posto all'ordine del giorno, nonché sulla
eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
L'Assemblea in seduta straordinaria
delibera:
- le modifiche al presente Statuto;
- lo scioglimento della Federazione;
- la nomina dei liquidatori e
le modalità di liquidazione;
- ogni altro argomento di particolare
importanza che si riterrà di sottoporre
ad essa.
Articolo 18
CONSIGLIO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio della Federazione è composto
da sette a quindici membri eletti dall'Assemblea
nonché da altri cinque eventualmente cooptati
dall'Organo stesso. In caso di vacanza di un membro
del Consiglio subentrerà il primo dei non
eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà
alla cooptazione.
Il Consiglio è convocato
dal Presidente della Federazione, che lo presiede,
ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le
volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi
componenti o il Collegio dei Revisori dei conti.
Nel caso in cui la convocazione
sia richiesta dal prescritto numero dei componenti
o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente
deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di
ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà
entro i successivi dieci giorni il Collegio dei
Revisori dei Conti.
L'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione del luogo, del giorno,
dell'ora, nonché l'ordine del giorno della
riunione.
La convocazione deve avvenire
con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi
di urgenza la convocazione può avvenire
a mezzo fax con preavviso di almeno tre giorni.
Ciascun membro del Consiglio
ha diritto ad un voto. In caso di parità,
nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende
il voto del Presidente; nelle votazioni segrete
la votazione sarà ripetuta e, in caso di
ulteriore parità, la proposta si intenderà
respinta.
Le votazioni del Consiglio sono
di norma palesi, salvo che richiedano diversamente
il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo
che riguardino persone.
Articolo 19
CONSIGLIO: COMPETENZE
Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali
fissati dall'Assemblea:
a) detta i criteri d'azione
della Federazione;
b) elegge nel proprio seno, ogni
quattro anni, tre Vice Presidenti, designando,
su proposta del Presidente, un Vice Presidente
Vicario, che sostituisca il presidente in caso
di assenza od impedimento;
c) può cooptare fino a
5 ulteriori consiglieri scelti anche al di fuori
dell'Assemblea, purché operatori del settore
e soci delle Organizzazioni territoriali aderenti
alla Confcommercio;
d) predispone annualmente la
relazione politica e finanziaria, nonché
i bilanci consuntivo e preventivo;
e) stabilisce la misura dei contributi
dovuti dai soci diretti da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
f) nomina, su proposta del Presidente,
il Segretario Generale o direttore della Federazione,
che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali
con parere consultivo e le cui attribuzioni sono
disciplinate con apposita delibera dello stesso
Consiglio;
g) approva e modifica i regolamenti
interni;
h) delibera per tutti gli atti
che comportino acquisto o alienazione di patrimonio
mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle
eredità e delle donazioni e, in genere,
per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
i) dichiara la decadenza dalle
cariche sociali dei membri ingiustificatamente
assenti per tre sedute consecutive, e quella dei
soci morosi.
Articolo 20
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni
effetto di legge e statutario; ha poteri di firma,
che può delegare.
Il Presidente:
- da' esecuzione alle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio, adottando i provvedimenti
necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- presiede le riunioni del Consiglio;
- ha la facoltà di agire
e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori
alle liti;
- può compiere tutti gli
atti che non siano demandati dallo Statuto ad
altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse
della Federazione;
- vigila sull'ordinamento dei
servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica
da presentare al Consiglio ed alla Assemblea.
Articolo 21
VICE PRESIDENTE VICARIO
Il Presidente, in caso di assenza od impedimento,
viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
In caso di vacanza della carica
di Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente
Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea
entro sessanta giorni dall'inizio della vacatio.
Articolo 22
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto
da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra
non soci; i membri durano in carica un quadriennio
e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei
conti ha funzioni di controllo sulla gestione
amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può
partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
In occasione della sua prima
riunione il Collegio provvede a nominare nel suo
seno un Presidente.
Il Collegio predispone una relazione
annuale da presentare all'Assemblea in sede di
approvazione del bilancio consuntivo.
La carica di revisori dei conti
è incompatibile con ogni altra carica all'interno
della Federazione.
Articolo 23
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri eletti dall'Assemblea.
Durano in carica un quadriennio
e sono rieleggibili.
La carica è incompatibile
con ogni altra carica all'interno della Federazione.
In occasione della sua prima
riunione il Collegio provvede a nominare nel suo
seno un Presidente. Al Collegio possono essere
sottoposte tutte le questioni che non siano riservate
agli altri organi e che riguardino l'applicazione
del presente Statuto e dei regolamenti interni.
In particolare, il Collegio dei Probiviri è
tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia
tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
Articolo 24
CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITÀ
Possono essere eletti alle cariche sociali gli
operatori che svolgano la propria attività,
anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati,
o altra persona munita di delega da parte dell'impresa,
ovvero di procura speciale in caso di società
di capitali; uno dei soci in caso di società
di persone.
Articolo 25
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale della Federazione, è
il capo del personale e responsabile dell'attività
organizzativa, del regolare funzionamento degli
uffici della conservazione dei documenti e della
gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente
e gli Organi Collegiali nell'espletamento del
loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi
Organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni
di Segretario.
Articolo 26
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili
e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo
possesso della Federazione;
b) dalle somme acquisite al patrimonio
a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
I proventi della Federazione sono formati da:
a) contributi sindacali ordinari;
b) contributi sindacali integrativi;
c) contributi sindacali straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.
Durante la vita della Federazione in ogni caso
è vietato distribuire, anche, in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione siano imposte dalla legge
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
predispone un Bilancio che deve essere approvato
dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento a quello di
riferimento. Lo stesso Consiglio predispone altresì
ogni anno un Bilancio preventivo per l’anno
successivo che deve essere approvato dall’Assemblea
nello stesso termine del bilancio consuntivo
In caso di scioglimento della Federazione, per
qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo
dovrà essere devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n, 152, e salvo diversa
disposizione imposta dalla legge.
Articolo 27
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione è deliberato
dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale
dovrà essere costituita da un numero di
rappresentanti che detengano almeno il 75% dei
voti attribuibili e delibererà con il voto
favorevole di almeno il 75% dei votanti.
La stessa Assemblea, con le medesime
maggioranze, provvederà alla nomina dei
liquidatori, determinandone i poteri e dettando
le modalità di liquidazione.
Articolo 28
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si
applicano le norme dello Statuto della Confcommercio,
in quanto compatibili, ovvero le disposizioni
del Codice Civile.