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RESCASA FEDERAZIONE


STATUTO

Approvato nell’ Assemblea del 10 Giugno 1998

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Articolo 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA


RESCASA - Federazione Italiana Residence è espressione degli imprenditori che gestiscono Residenze Turistico Alberghiere e Case ed Appartamenti per Vacanze come inquadrate dalle vigenti leggi nazionali e regionali e dalle successive modificazioni.


RESCASA unitamente alle sue Associazioni Regionali costituisce il sistema di rappresentanza e tutela delle imprese di cui al precedente comma.


RESCASA aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, osservandone lo statuto e accettandone i principi.


RESCASA non ha fini di lucro né vincoli a partiti o movimenti politici; ha sede a Milano ed ha durata stabilita sino al 31/12/2050.

Articolo 2

SCOPI

RESCASA, quale soggetto politico-sindacale orientato allo sviluppo delle imprese del proprio comparto, ha per scopi:


a) la tutela e la rappresentanza degli imprenditori di cui all'articolo 1, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche sociali, economiche e sindacali, anche a livello internazionale;

b) la promozione degli interessi economici degli imprenditori e il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale.


In vista di tali scopi, RESCASA è impegnata a svolgere le seguenti funzioni:

a) rappresentare gli interessi complessivi delle Associazioni costituenti e dei loro Associati presso le istituzioni e gli organi nazionali ed internazionali;

b) esprimere le linee di indirizzo vincolanti per tutte le Associazioni e coordinarne l'attuazione;

c) assistere le Associazioni Regionali nell'attività di tutela e promozione delle imprese associate secondo i rispettivi ambiti di competenza;

d) favorire lo sviluppo delle strutture del settore attraverso la collaborazione fra imprese;

e) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;

f) verificare e garantire che gli statuti delle Associazioni Regionali e lo svolgimento della loro attività associativa siano conformi ai principi del presente statuto;

g) promuovere l'immagine del settore e delle imprese associate attraverso iniziative proprie o la collaborazione con istituzioni pubbliche o organizzazioni private su progetti rilevanti per il comparto;

h) svolgere azione conciliativa nelle controversie che coinvolgono le Associazioni o imprese Associate;

i) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese rappresentate;

j) autoregolamentare il settore negli aspetti ove le norme siano ritenute carenti.

Articolo 3

ASSOCIAZIONI REGIONALI


Le Associazioni Regionali hanno rapporto associativo diretto con le imprese di cui al primo articolo alle quali è rivolta l'attività di assistenza e rappresentanza.

Nelle regioni dove non è ancora costituita l'Associazione o per scelta stessa dell'Associazione regionale o in particolari situazioni previo l'assenso del Consiglio Direttivo le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Federazione cui le imprese aderiscono in via diretta.

Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più Soci il compito di promuovere la costituzione dell'Associazione Regionale nella regione ove mancante.

Al momento della costituzione dell'Associazione Regionale, i Soci diretti devono aderirvi per competenza territoriale.

Articolo 4

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI


Per assicurare il perseguimento degli scopi generali della Federazione, le singole Associazioni regionali devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere uno statuto in armonia con il presente Statuto;

b) disporre di strutture organizzative e funzionali adeguate ai fini dello svolgimento di una efficace attività

c) avere capacità finanziaria adeguata al perseguimento dei fini statutari;

d) svolgere attività assistenza attività sindacale e tecnica mirata anche ai bisogni dei singoli associati;

e) realizzare azione informativa, formativa e culturale nei confronti degli Associati;

garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'Associazione.


Articolo 5

ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI


Per aderire alla Federazione, l'Associazione presenta domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente sulla quale delibera il Consiglio Direttivo entro 30 gg.

La domanda di adesione è sottoscritta dal Presidente dell'Associazione regionale e deve essere corredata da:

- atto costitutivo

- statuto

- elenco nominativo dei dirigenti

- adeguata documentazione della situazione organizzativa e economico

- finanziaria.

Nel caso la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro quindici giorni anche via fax. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 gg. dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione impegna l'Associazione a tutti gli effetti di legge e statutari per un quadriennio, con inizio dal 1° gennaio o dal primo luglio successivi alla data di adesione.

L'adesione alla Federazione attribuisce qualifica di Associazione del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente statuto e di quello confederale.

Alle Associazioni Regionali è fatto divieto di aderire ad Organizzazioni aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite della Federazione.

Articolo 6

DECADENZA E RECESSO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI


La qualità di Associazione Regionale si perde per decadenza o per recesso. Tale perdita comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non estingue le obbligazioni derivanti dal pagamento dei contributi dovuti per tutto l'esercizio in corso.

La decadenza di un'Associazione dalla Federazione è dichiarata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo per:

a) mancato pagamento delle quote associative su delibera del Consiglio Direttivo;

b) violazione statutaria o deliberati degli organi contestata nelle forme di rito;

c) cessazione dell'attività o inefficienza rispetto ai requisiti stabiliti ai sensi del precedente articolo 4;

d) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con la politica generale dettata dalla Federazione.

La Federazione può promuovere la costituzione di un'Associazione avente la stessa sfera di quella decaduta o recessa.


Articolo 7

QUOTE ASSOCIATIVE


Le Associazioni Regionali comunicano alla Federazione con cadenza semestrale l'elenco delle imprese associate e versano entro il 30 settembre la quota annuale pari ad un quarto del totale delle quote associative stabilite per l'anno in corso dai rispettivi regolamenti associativi.


Articolo 8

ASSOCIATI DIRETTI


Gli imprenditori individuati al primo comma dell'articolo 1, non appartenenti ad alcuna Associazione regionale, aderiscono alla Federazione presentando domanda al Presidente sulla quale delibera il Consiglio entro 60 gg.

Nel caso la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro quindici giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

Gli associati che aderiscono alla Federazione in via diretta ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 versano una quota associativa annuale secondo quanto previsto dal regolamento della Federazione.

La posizione di socio diretto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa morte. Il valore della quota associativa non è altresì rivalutabile.

Decadenza e recesso dalla qualità di socio diretto sono regolate dal precedente art. 6.


Articolo 9

SANZIONI

I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria sono, nell'ordine:

a) deplorazione scritta

b) sospensione

c) decadenza

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.


Articolo 10

DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e tutela sindacale.

La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale e viceversa.

Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante della Federazione, nominato del Presidente e da un rappresentante designato dall'Associazione territoriale a carattere generale interessata.


Articolo 11

ORGANI


Sono Organi della Federazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori dei Conti

e) il Collegio dei Probiviri


Articolo 12

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE


Il Consiglio Direttivo della Federazione è eletto a scrutinio segreto; gli eletti al loro interno non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla loro carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.



Articolo 13

INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, nonché di Segretario Generale ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di Governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati Parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù della rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federazione.


Articolo 14

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE


L'Assemblea della Federazione è composta dai quattro delegati per ciascuna Associazione Regionale e dai soci diretti.

Ciascuna Associazione ha diritto ad un numero di voti pari all'ammontare delle quote versate alla Federazione diviso per 10.000 sommato al numero di imprese associate; ogni suo delegato è portatore di in numero di voti pari ad un quarto della quota assegnata alla propria associazione

I rappresentanti dei soci diretti sono portatori di un numero di voti pari alla quota versata alla Federazione divisa per 20.000.

Ogni delegato ed ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe


Articolo 15

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO


Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno a mezzo lettera o telefax da spedire almeno 20 giorni prima del giorno fissato della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese, dell'anno e dell'ora, nonché indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a preparare un ordine del giorno

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o a mezzo fax con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea nomina al suo interno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

Articolo 16

ASSEMBLEA: VALIDITÀ


Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.

Le votazioni in genere avvengono a scrutino segreto.

Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.


Articolo 17

ASSEMBLEA: COMPETENZE


L'Assemblea in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;

- elegge ogni quadriennio il Presidente;

- elegge ogni quadriennio, tra i suoi componenti, i membri del Consiglio direttivo;

- elegge ogni quadriennio tre membri componenti il Collegio dei Revisori dei conti;

- elegge ogni quadriennio tre membri componenti il Collegio dei Probiviri;

- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione;

- approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;

- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente Statuto;

- lo scioglimento della Federazione;

- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

- ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.


Articolo 18

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE


Il Consiglio della Federazione è composto da sette a quindici membri eletti dall'Assemblea nonché da altri cinque eventualmente cooptati dall'Organo stesso. In caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei conti.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo fax con preavviso di almeno tre giorni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

Articolo 19

CONSIGLIO: COMPETENZE


Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a) detta i criteri d'azione della Federazione;

b) elegge nel proprio seno, ogni quattro anni, tre Vice Presidenti, designando, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario, che sostituisca il presidente in caso di assenza od impedimento;

c) può cooptare fino a 5 ulteriori consiglieri scelti anche al di fuori dell'Assemblea, purché operatori del settore e soci delle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio;

d) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;

e) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci diretti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale o direttore della Federazione, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio;

g) approva e modifica i regolamenti interni;

h) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

i) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi.


Articolo 20



PRESIDENTE


Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.

Il Presidente:

- da' esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

- presiede le riunioni del Consiglio;

- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

- può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse della Federazione;

- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;

- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed alla Assemblea.

Articolo 21

VICE PRESIDENTE VICARIO


Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.

In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio della vacatio.


Articolo 22

REVISORI DEI CONTI


Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci; i membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

Articolo 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.


In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.


Articolo 24

CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITÀ


Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell'impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

Articolo 25

SEGRETARIO GENERALE


Il Segretario Generale della Federazione, è il capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni di Segretario.


Articolo 26

PATRIMONIO SOCIALE


Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;

b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.


I proventi della Federazione sono formati da:

a) contributi sindacali ordinari;

b) contributi sindacali integrativi;

c) contributi sindacali straordinari;

d) oblazioni volontarie;

e) proventi vari.


Durante la vita della Federazione in ogni caso è vietato distribuire, anche, in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge


Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un Bilancio che deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento a quello di riferimento. Lo stesso Consiglio predispone altresì ogni anno un Bilancio preventivo per l’anno successivo che deve essere approvato dall’Assemblea nello stesso termine del bilancio consuntivo


In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n, 152, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.


Articolo 27

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE


Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.


Articolo 28

DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.